Descrizione
L'art. 4-bis,comma 2, della legge n.459/01, modificato da ultimo dall'art.6, comma 2, lett.a), della legge 3 novembre 2017, n.165, prevede che l'opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all'estero pervenga direttamente al comune di iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 7 maggio p.v., in tempo utile per l'immediata comunicazione al Ministero dell'Interno.
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Ultimo aggiornamento
16/04/2025 18:07